(massima n. 2)
La circostanza che un imputato di reato associativo (nella specie, associazione a fine di terrorismo o di eversione) non sia stato condannato per alcuno dei reati «fine» dell'associazione, è del tutto irrilevante ai fini della prova della partecipazione all'associazione, prova che, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati «fine», si può dare con altri mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei predetti.