(massima n. 1)
L'omessa notificazione dell'avviso all'indagato della data dell'udienza fissata dal tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma ottavo, c.p.p., integra una nullitą di ordine generale, a norma dell'art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p., nullitą che, ai sensi dell'art. 185 c.p.p., si estende all'ordinanza emessa dal tribunale, ma che non comporta la perdita di efficacia della misura coercitiva ai sensi dell'art. 309, comma decimo, c.p.p.