(massima n. 1)
Sussiste il vizio di mancata ammissione di prova decisiva di cui all'art. 606 comma primo lett. d) c.p.p., allorquando l'elemento probatorio pretermesso di per sè abbia un contenuto tale da risolvere il thema decidendum; al riguardo, non può definirsi decisiva una prova abbisognevole di comparazione con altri elementi acquisiti in processo, non per negarne la efficacia dimostrativa, bensì per comportarne un confronto dialettico al fine di effettuare una ulteriore valutazione argomentativa per quanto oggetto del giudizio: in tal caso, infatti, viene meno il carattere di «decisività».