(massima n. 1)
In materia cautelare è precluso al Gip di applicare una misura cautelare più grave di quella richiesta dal P.M. e, ove ciò si verifichi, si configura nullità assoluta ai sensi dell'art. 178 lett. b) c.p.p., riferita alla partecipazione del pubblico ministero ad una fase del procedimento in cui il Gip non ha plena cognitio ed interviene nei limiti devoluti dalle istanze di parte conformemente alla previsione generale dell'art. 328, primo comma, c.p.p. Il riconoscimento della possibilità di applicazione di una misura cautelare più grave contrasterebbe infatti con la natura accusatoria del nuovo processo penale, con la configurazione del giudice quale organo super partes, nonché con il principio del favor libertatis.