(massima n. 1)
L'omessa o incompleta trascrizione nell'originale della sentenza del dispositivo letto in pubblica udienza e inserito negli atti processuali non costituisce nullitą per mancanza del dispositivo di cui all'art. 546, comma 3, c.p.p., che riguarda il dispositivo letto in udienza, ma soltanto un errore materiale riparabile con la procedura di cui all'art. 130 stesso codice.