(massima n. 1)
Nei procedimenti di sorveglianza in corso al momento dell'entrata in vigore della legge 27 maggio 1998 n. 165 le nuove disposizioni si applicano ai rapporti non ancora esauriti, sicché è consentita la sospensione dell'esecuzione della pena anche in favore del condannato che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, si trovi ristretto agli arresti domiciliari ed abbia richiesto l'affidamento in prova al servizio sociale, sempre che non sussista una delle condizioni ostative di cui al comma 9 dell'art. 656 c.p.p., come modificato dalla legge predetta, ovvero non sia nel frattempo intervenuta la decisione del tribunale di sorveglianza che abbia negato la concessione del beneficio.