(massima n. 1)
L'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203) è configurabile anche quando il delitto cui accede concorra con quello di cui all'art. 416 bis c.p. Ed invero una cosa è partecipare ad un'associazione per delinquere e cosa diversa è commettere un reato, anche se rientrante nel programma associativo, avvalendosi del metodo mafioso o al fine di agevolare l'attività dell'associazione: in tali ipotesi, infatti, la condotta mafiosa caratterizza il momento specifico della commissione del reato-fine, mentre nel reato associativo rappresenta una caratteristica permanente dell'azione criminosa; da ciò consegue ulteriormente che l'aggravante de qua non può ritenersi sussistente, per la concreta assenza dei suoi presupposti di fatto, qualora l'associato commetta un reato, pur rientrante nel programma comune, non utilizzando il metodo mafioso ovvero non agendo al fine di agevolare l'associazione.