(massima n. 1)
In tema di delitto di associazione mafiosa strettamente connesso con l'attività politica e/o con l'utilizzazione di cariche amministrative di vertice o, comunque, di rilievo in enti pubblici, il giudice, ai fini della emissione di una misura cautelare o del ripristino della stessa a seguito di impugnazione del P.M. avverso la revoca, nell'esprimere il giudizio prognostico sulla possibile reiterazione delle condotte criminose, deve valutare la rilevanza e l'incidenza, sulla dedotta prospettazione che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, dell'intervenuto (notorio) ritiro dell'indagato dall'attività politico-amministrativa o della cessazione delle cariche pubbliche, e ciò con particolare attenzione quando il ritiro e la cessazione siano avvenuti anni addietro rispetto alla data in cui venga richiesto o disposto il provvedimento applicativo della misura cautelare.