(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 754 c.c. deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore la sua qualità di coobbligato passivo pro quota con la conseguenza che, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale dell'eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere, il pagamento per l'intero. Non costituisce, peraltro, domanda nuova — come tale preclusa nel giudizio di appello, a norma dell'art. 345 c.p.c. — la difesa con la quale gli eredi facciano valere tale loro qualità onde sottrarsi alla richiesta di pagamento dell'intera somma (e non della sola quota) dovuta dal loro dante causa (fattispecie soggetta al regime processuale ante novella 353/1990).