(massima n. 1)
Deve negarsi che l'accertamento peritale possa ricondursi al concetto di prova decisiva, la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. d) c.p.p. Infatti il ricorso o meno ad una perizia č attivitā sottratta al potere dispositivo delle parti ed č rimessa essenzialmente al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, č insindacabile in sede di legittimitā.