(massima n. 2)
In tema di corruzione propria, l'atto contrario ai doveri di ufficio, oggetto dell'accordo illecito, non deve essere individuato nei suoi connotati specifici, essendo sufficiente che esso sia individuabile in funzione della competenza e della concreta sfera di intervento del pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati, ma, pur sempre, appartenenti al genus previsto. Ricorre una situazione del genere allorché il pubblico ufficiale si ponga a disposizione del privato in violazione del dovere di imparzialità, onestà e vigilanza — situazione in cui non è possibile prevedere specifici atti contrari ai doveri d'ufficio — e il privato miri ad assicurarsi un ampio atteggiamento di favore da parte del pubblico ufficiale. (Fattispecie in tema di verifica fiscale da parte di appartenenti alla guardia di finanza).