(massima n. 1)
In materia di termini per l'impugnazione, allorché nel dispositivo della sentenza letto in udienza venga espressamente richiamata la disposizione dell'art. 544 comma 3 c.p.p. e, tuttavia, manchi l'indicazione del termine, superiore a quello ordinario di quindici giorni dalla pronuncia, per il deposito della motivazione, questo deve ritenersi stabilito nel massimo di novanta giorni, previsto dalla norma, con la conseguenza che il termine per proporre impugnazione č di quarantacinque giorni ai sensi dell'art. 585 comma 1 c.p.p.