(massima n. 1)
Per valutare se la dazione di denaro da parte del privato a pubblici ufficiali appartenenti alla Guardia di Finanza in occasione della sottoposizione a verifica fiscale di un'azienda privata costituisca corruzione propria o corruzione impropria susseguente, a prescindere dalla determinazione concreta del singolo atto contrario ai doveri d'ufficio, rappresentano indizi nel senso della corruzione propria: a) il preavvertimento della verifica fiscale; b) la richiesta, immediatamente successiva, del pagamento di somme determinate o determinabili; c) l'accordo sulle somme da versarsi (nel corso della verifica o dopo la conclusione della stessa); d) la suddivisione delle somme illecitamente percepite anche in favore di soggetti diversi da quelli che in concreto hanno eseguito la verifica (in specie di superiori gerarchici). (Nella specie, in base a tali parametri, oltreché alla sproporzione tra i compensi indebiti in confronto al «favore» di essere stata compiuta la verifica nel «rispetto della legge», è stata esclusa la finalità del privato di manifestare «ringraziamento» ed è stata ritenuta quella della corruzione propria in relazione a una serie non determinata di atti dell'ufficio).