(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del delitto di corruzione propria ex art. 319 c.p., per valutare se la condotta del pubblico ufficiale sia o no contraria ai suoi doveri, occorre avere riguardo non ai singoli atti, ma all'insieme del servizio reso al privato; conseguentemente, anche se ogni atto di per sé considerato corrisponda ai requisiti di legge, l'asservimento della funzione, per denaro o altra utilitą, agli interessi del privato concreta il reato in questione, realizzandosi in tal modo la violazione del dovere di imparzialitą, bene assistito da tutela costituzionale.