(massima n. 1)
L'esame del giudice del merito, in ordine alla configurabilità della speciale attenuante della dissociazione, prevista per i delitti di criminalità organizzata dall'art. 8 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, non può che essere limitato a quanto riferito dall'imputato nel singolo procedimento in ordine ai reati per i quali si procede, poiché è solo in relazione ad essi che può valutare la decisività e la concretezza dell'apporto fornito dal collaborante; resta fuori, perciò, da tale esame l'apporto dato per vicende delittuose attinenti altri procedimenti.