(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, l'art. 571 comma terzo del codice di rito attualmente in vigore riconosce al difensore al momento del deposito del provvedimento, senza specificarne la qualità, a differenza dell'art. 192 del codice abrogato, la facoltà di proporre impugnazione, onde non esclude la legittimazione del praticante procuratore già difensore dell'imputato avanti al pretore. Né il diritto di impugnazione, correlato alla funzione di difensore, può ritenersi sacrificato in relazione alla sua qualità per la ragione che, nel rito vigente, l'atto deve essere contestualmente corredato di motivi, salvo introdurre una limitazione non prevista e pertanto non conforme alla ratio della norma, che concerne anche il deposito di provvedimenti del giudice avanti al quale il praticante procuratore può patrocinare, e cioè il pretore; quando il legislatore ha inteso stabilire particolari requisiti lo ha fatto: ed invero l'art. 613 comma primo c.p.p. espressamente prevede, in correlazione alla possibilità di proporre ricorso, che il difensore sia iscritto in albo speciale della Corte di cassazione, quale che sia il giudice di cui impugna il provvedimento.