(massima n. 1)
Anche se la norma indica in modo tassativo i poteri conferiti al tribunale della libertà, che può annullare, confermare o riformare la misura coercitiva, ciò non toglie che al tribunale spetti, in applicazione del principio generale previsto dall'art. 130 c.p.p., il potere di correzione degli errori materiali rilevati nel provvedimento impositivo.