(massima n. 1)
Poiché l'art. 10, comma secondo, della legge n. 447 del 1995 (c.d. legge quadro sull'inquinamento acustico) punisce con sanzione amministrativa «chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissione sonore, supera i valori di emissione e di immissione di cui all'art. 2, comma primo, lett. e) e f), fissati in conformità al disposto dell'art. 3, comma primo, lett. a)», stabilendo un limite, oltre il quale l'inquinamento acustico è presunto, mentre l'art. 659, comma secondo, c.p., punisce «chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità», data l'identità della situazione considerata dalla norma del codice penale e di quella sanzionata in via amministrativa (peraltro di contenuto più ampio, in quanto riferita a «chiunque», e non solo a chi eserciti professioni o mestieri per la loro natura fonti di rumore), la fattispecie prevista da quest'ultima disposizione è depenalizzata. (In motivazione, la S.C. ha precisato che non può considerarsi depenalizzata la contravvenzione prevista dal primo comma dello stesso art. 659, che, prendendo in considerazione non il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità, bensì gli effetti negativi di quest'ultima sulle occupazioni o sul riposo delle persone, ovvero sugli spettacoli, sui ritrovi o sui trattenimenti pubblici, descrive una condotta non assorbita dalla violazione amministrativa, a tutela di diritti costituzionalmente garantiti).