(massima n. 1)
Il diritto alla controprova riconosciuto all'imputato dall'art. 495 comma secondo c.p.p. non può avere ad oggetto l'espletamento di una perizia, mezzo di prova non classificabile né a carico né a discarico dell'accusato e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione è insindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente deve negarsi che l'accertamento peritale possa ricondursi al concetto di prova decisiva, la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 lett. d) c.p.p.