(massima n. 1)
Con riferimento ad un contratto cui acceda la consegna di una caparra confirmatoria, il contraente non inadempiente che abbia intimato diffida ad adempiere alla controparte, dichiarando espressamente che, allo spirare del termine fissato, il contratto si avrà per risoluto di diritto, ben può rinunciare, successivamente, anche mercé comportamenti concludenti, alla diffida ed al suo effetto risolutivo, come nel caso in cui espressamente conceda un nuovo, ulteriore termine per l'adempimento, con la conseguenza che, nelle more di quest'ultimo, dovrà ritenersi legittimamente esercitato, da parte del medesimo, il diritto di recesso di cui all'art. 1385 (il cui unico presupposto è ravvisabile nell'inadempimento della controparte) non essendo, nella specie, predicabile una ormai avvenuta risoluzione contrattuale (concettualmente ostativa all'esercizio del diritto di recesso).