(massima n. 1)
Ai fini della formulazione del giudizio prognostico di particolare complessitā, richiesto per dar luogo alla sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p., deve ritenersi consentito al giudice prendere in considerazione non soltanto gli elementi giā obiettivamente rilevabili, come il numero e la gravitā delle imputazioni, il numero degli imputati, dei collaboratori e dei testimoni, valutando la probabile difficoltā della loro assunzione, ma anche quegli accertamenti che, pur non facendo parte dei mezzi di prova giā ammessi, vi č fondato motivo di ritenere che, in relazione all'oggetto del giudizio e alle finalitā del processo, debbono essere necessariamente acquisiti, costituendo un antecedente logico imprescindibile ai fini della formulazione di quel giudizio finale complessivo che si estrinseca nella sentenza e nella sua motivazione.