(massima n. 1)
Il vigente ordinamento processuale, nell'enunciare il principio della tassativitą delle impugnazioni ribadito dal primo comma dell'art. 568 c.p.p., dispone che sono impugnabili soltanto i provvedimenti del giudice, con tale precisa e specifica dizione riferendosi soltanto ai provvedimenti giurisdizionali e non ad altri atti o provvedimenti emessi da soggetti diversi dal giudice, pur se organi giudiziari facenti parte dell'unico ordine giudiziario, come il pubblico ministero. Ne consegue che i provvedimenti emessi da quest'ultimo organo, ancorché illegittimi, sono sottratti a qualsiasi impugnazione, trattandosi di atti emanati da una parte del processo nell'esercizio di funzioni soggettivamente giudiziarie, ma non giurisdizionali. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso provvedimento di rigetto, da parte del procuratore generale, di istanza con cui il difensore di un imputato aveva chiesto la designazione di un magistrato appartenente al suo ufficio per rappresentare la pubblica accusa nel processo dinanzi al tribunale, allegando una pretesa grave inimicizia del pubblico ministero di udienza con l'imputato stesso).