(massima n. 1)
In tema di sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con L. 12 luglio 1991, n. 203, la consapevolezza che le armi illecitamente detenute sono destinate ad agevolare l'attivitā di una associazione di tipo mafioso non č desumibile, in mancanza di altre circostanze significative, esclusivamente dal particolare ed accentuato potenziale offensivo delle stesse.