(massima n. 1)
In sede di rinvio il giudice deve mantenersi nei binari tracciati dalla Corte di cassazione ed attenersi al principio affermato nella sentenza di annullamento; ne deriva che egli non può assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 129, primo comma, c.p.p., sugli stessi presupposti di fatto già passati al vaglio della Corte di cassazione: se infatti il giudice di legittimità non ha proceduto al proscioglimento in base alla citata norma, ma, annullando con rinvio, ha imposto un nuovo giudizio, ogni questione al riguardo è travolta dal giudicato.