(massima n. 1)
Non può essere dedotto come vizio della sentenza, con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d) c.p.p. la mancata assunzione di una perizia richiesta dalla parte, stante la tradizionale considerazione della perizia quale mezzo di prova rientrante nel potere discrezionale di disposizione del giudice, come tale estranea al tipico contraddittorio tra le parti in tema di diritto alla prova e giustificata solo in caso di necessità di indagini postulanti specifiche competenze tecniche.