(massima n. 1)
In tema di delitti contro la libertą sessuale la L. 15 febbraio 1996, n. 66 non ha depenalizzato le condotte realizzate nella vigenza della precedente normativa quando coincidono con quelle previste dallo ius superveniens, per cui il fatto precedentemente inquadrato nella previsione degli art. 56 e 521 c.p. č riconducibile alla nozione di atti sessuali di cui all'art. 609 quater c.p. L'illiceitą del comportamento, rientrando il reato di violenza sessuale fra quelli contro la libertą personale e non pił tra quelli contro la moralitą pubblica, deve essere valutato alla stregua del rispetto dovuto alla persona umana e sulla sua attitudine ad offendere la libertą di determinazione nella sfera sessuale. (Nella specie la Corte ha ritenuto che l'ostentazione del membro ad una minore degli anni quattordici, con invito a toccarlo, non configurasse il reato di atti osceni, bensģ quello di atti di libidine violenti, nella fase del tentativo, con esclusione della attenuante di minore gravitą di cui all'art. 3 L. 15 febbraio 1996, n. 66).