(massima n. 1)
È solo apparente la motivazione con la quale, per giustificare il diniego della sospensione condizionale della pena, si afferma che non sussistono elementi che inducono a formulare una prognosi favorevole ai sensi dell'art. 164, primo comma, c.p., essendo sotto tale profilo insufficiente l'incensuratezza dell'imputato. A fronte di un elemento di indubbia valenza positiva qual è quello dell'assenza di precedenti penali, infatti, il giudice deve, per correttamente pervenire al diniego del beneficio, individuare nella fattispecie sottoposta al suo esame (riguardata nei profili oggettivi e soggettivi) uno o più elementi di segno contrario, idonei a neutralizzarlo.