(massima n. 1)
La rinuncia all'impugnazione fatta dall'imputato prima del deposito della sentenza non influisce sulla dichiarazione presentata nei termini dal difensore poiché può validamente rinunciarsi solo all'impugnazione già presentata, cioè a un diritto già esercitato. All'impugnazione del difensore l'imputato può rinunciare solo nelle forme e nei modi previsti dall'art. 571 comma quarto c.p.p.