(massima n. 1)
Per ciņ che concerne i limiti entro i quali č ammessa la sospensione condizionale della pena (art. 164 c.p.) la possibilitą di concedere ulteriormente il beneficio in parola in base al cumulo della pena da infliggere con quella irrogata con la «precedente condanna» concerne esclusivamente l'ipotesi, come rivelato dall'uso del singolare, che solo la condanna sospesa preceda quella da infliggere, escludendo, la irrogazione di condanna intermedia, la possibilitą di una prognosi favorevole circa la condotta futura dell'imputato.