(massima n. 1)
Tra i reati abrogati dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale) vi è quello di cui all'art. 523 c.p. — ratto a fine di libidine: tale abrogazione, però, è solo apparente dato che le ipotesi abrogate si riferivano ad una condotta tipica del delitto di sequestro di persona, di cui all'art. 605 c.p., qualificata dal fine di libidine, sicché, continuando a restare penalmente illecita la condotta, alla stessa dovrà darsi la diversa qualificazione giuridica di sequestro di persona commesso per il fine di libidine. (Nella specie la Suprema Corte ha annullato la sentenza con rinvio, ritenendo che «rimane soltanto la necessità di rideterminare la pena, che i giudici di merito hanno irrogato nella misura minima edittale prevista dall'art. 523 c.p., superiore a quella minima prevista dall'art. 605 c.p.»).