(massima n. 1)
Il provvedimento — di carattere oggettivamente decisorio, indipendentemente dalla sua qualificazione come ordinanza o come sentenza — con il quale la Corte di cassazione dichiari l'inammissibilità di un ricorso non è suscettibile di revoca e neppure di eliminazione mediante la procedura di correzione degli errori materiali, prevista dall'art. 130 c.p.p., giacché questa comporterebbe, in violazione del limite stabilito da detta norma, una modificazione del suddetto contenuto decisorio dell'atto.