(massima n. 1)
Qualora l'imputato con i motivi di appello richieda il riconoscimento di un'attenuante, nella specie quella di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento ad entrambi i reati a lui addebitati ed unificati sotto il vincolo della continuazione, incorre nel vizio di difetto di motivazione il giudice che dia una risposta alla richiesta con riguardo ad uno solo dei reati contestati e non anche all'altro, a nulla rilevando che quest'ultimo sia quello satellite, in quanto l'eventuale concessione dell'attenuante può influire sull'aumento della pena irrogata per la continuazione, comunque per l'ipotesi in cui divenga in seguito necessario sciogliere il cumulo giuridico tra le pene.