(massima n. 1)
La meramente «formale» appartenenza all'organismo dirigente di un'associazione per delinquere di stampo mafioso non implica concorso morale in ordine alla commissione di reato rientrante in un interesse strategico dell'organizzazione criminosa, in quanto tale necessariamente deliberato dagli organi di vertice della stessa: invero l'efficienza causale che detta qualitą soggettiva comporta presuppone la sostanziale ed attuale e non la formale ed astratta partecipazione dell'agente al suddetto organo di vertice del sodalizio. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha annullato un'ordinanza confermativa di misura cautelare la quale aveva ravvisato grave indizio per un omicidio eccellente uccisione di 3 carabinieri nella formale appartenenza dell'indagato all'organismo di vertice di associazione mafiosa, senza considerare che lo stesso era risultato privato di funzioni).