(massima n. 1)
In tema di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) si deve ritenere che la mancata individuazione in concreto del singolo «atto» che avrebbe dovuto essere omesso, ritardato o compiuto dal pubblico ufficiale, contro i doveri del proprio ufficio, non faccia venire meno il delitto ove venga accertato che la consegna del denaro al pubblico ufficiale sia stata effettuata in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate e per retribuirne i favori.