(massima n. 1)
Nell'ipotesi di furto di frutti commesso asportando la parte della pianta a cui sono attaccati, non ricorre l'aggravante dell'uso di violenza sulla cosa prevista dall'art. 625 n. 2 c.p. quando, in relazione al tipo di frutto (nella specie fichi d'India), detta asportazione risulta necessaria per non compromettere l'integritą dello stesso.