(massima n. 1)
Il diritto della parte non inadempiente di trattenere la caparra (o di pretendere dall'altra parte il pagamento del doppio della caparra versata) presuppone solo l'accertamento dell'inadempimento definitivo della prestazione dell'altra parte e, per un verso, non può dipendere, quindi, dal mero ritardo, che non impedisce l'adempimento tardivo fino a quando persista l'interesse del creditore alla prestazione o il creditore non abbia chiesto la risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.), e, per altro verso, è indipendente dai presupposti della risoluzione, che sono, invece, necessari, ai sensi dell'art. 1385 comma terzo c.c., nel caso di domanda di pagamento degli ulteriori danni.