(massima n. 1)
L'art. 452 c.p., secondo cui per i delitti colposi contro la salute pubblica corrispondenti alle fattispecie dolose prevedute dagli artt. 440, 441, 442, 444, 445 dello stesso codice, si applicano le pene rispettivamente stabilite in detti articoli, ridotte da un terzo ad un sesto, va interpretato nel senso che la pena minima irrogabile č quella di un terzo del minimo previsto per l'ipotesi dolosa, e la massima č quella di un sesto del massimo previsto per la stessa ipotesi.