(massima n. 2)
Allorché risulta che l'associazione per delinquere di stampo mafioso faccia uso di armi, la mancanza di detta disponibilitā di esse da parte del singolo partecipe non esclude, a carico dello stesso, l'esistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 4, c.p., essendo sufficiente che il gruppo o i singoli aderenti ne abbiano la disponibilitā, allo stesso modo che non č necessario, per la sussistenza dell'aggravante di cui al successivo comma 6, che il singolo associato personalmente si interessi a finanziare, con i proventi da delitti, le attivitā economiche, di cui i partecipi dell'associazione criminale intendono assumere e mantenere il controllo.