(massima n. 1)
In tema di computo dei termini di durata delle misure cautelari, perché sussista la connessione di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p., come modificato dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, non basta che tra due reati esista un qualsiasi rapporto di connessione finalistica, essendo necessario che esso sia qualificato secondo lo schema di cui all'art. 12, comma 1, lettere b) e c) c.p.p., limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri. (Fattispecie nella quale è stata esclusa la connessione suddetta tra il reato di omicidio commesso per mantenere viva sul territorio la forza intimidatrice di un sodalizio criminoso, evenienza, questa, imprevista ed imprevedibile e quello di associazione per delinquere di stampo camorristico. Da un canto, infatti, il delitto ex art. 416 bis c.p. si commette al momento dell'affiliazione al sodalizio, dall'altro — è stato osservato — la connessione teleologica opera quando la volontà di perpetrare il reato-fine ricorre già al momento della consumazione del reato-mezzo).