(massima n. 1)
Il disposto di cui all'art. 568, comma quinto, seconda parte, secondo il quale, se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi — previa, se del caso, corretta qualificazione della stessa — trasmette gli atti al giudice competente, presupponendo una erronea definizione giuridica da parte dell'interessato, non può trovare applicazione quando, avendo la parte facoltà di scegliere fra due mezzi alternativi di impugnazione, come si verifica, in materia di misure cautelari, fra richiesta di riesame e ricorso diretto per cassazione, proponga, nell'avvalersi di detto ultimo mezzo, oltre a questioni di legittimità, anche questioni di merito. In tale eventualità non sarebbe corretta la conversione dell'impugnazione in istanza di riesame, dovendo la stessa aver luogo soltanto nell'ipotesi in cui la parte abbia prospettato esclusivamente motivi di merito. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha deciso, rigettandolo, un ricorso per saltum con il quale erano state prospettate anche censure di merito, con riguardo alle quali ha affermato che le stesse non potevano essere prese in esame).