(massima n. 1)
L'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 116 c.p. non č applicabile all'omicidio preterintenzionale, in quanto trattasi di una forma attenuata di concorso configurabile solo nell'ipotesi in cui il concorrente che si vuole anomalo abbia voluto un reato diverso da quello voluto dagli autori materiali e concretamente attuato. Nell'omicidio preterintenzionale, invece, l'evento mortale non č voluto da nessuno dei concorrenti; mentre tutti vogliono le lesioni o come nel caso in esame le percosse onde tutti devono rispondere della morte che eventualmente consegua all'aggressione voluta.