(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 568 comma quinto c.p.p. — secondo cui l'impugnazione proposta a giudice incompetente deve essere da questo trasmessa a quello competente — non può considerarsi principio generale applicabile al di fuori della materia delle impugnazioni; la stessa d'altro canto vale esclusivamente nel caso in cui l'erronea individuazione del giudice dipenda da erronea qualificazione del mezzo di impugnazione dovendosi altrimenti ritenere inammissibile il gravame. (Affermando siffatti principi la Cassazione ha escluso che la citata disposizione potesse valere con riguardo ad istanza di revoca o sospensione di ordine di esecuzione di pena detentiva per affidamento in prova proposta tempestivamente al tribunale di sorveglianza e pervenuta alla competente procura della Repubblica tardivamente; pertanto la Suprema Corte ha ritenuto che siffatta istanza fosse inammissibile).