(massima n. 1)
Nell'assunzione della qualifica di uomo d'onore — significativa non già di una semplice adesione morale, ma addirittura di una formale applicazione alla cosca mercé apposito rito (la cosiddetta «legalizzazione») — va ravvisata non soltanto l'accertata «appartenenza» alla mafia, nel senso letterale del personale inserimento in un organismo collettivo, specificamente contraddistinto, cui l'associato viene ad appartenere sotto il profilo della totale soggezione alle sue regole ed ai suoi comandi, ma altresì la prova del contributo causale che, seppur mancante nel caso della semplice adesione non impegnativa, è immanente, invece, nell'obbligo solenne di prestare ogni propria disponibilità al servizio della cosca accrescendo così la potenzialità operativa e la capacità di inserimento subdolo e violento nel tessuto sociale anche mercé l'aumento numerico dei suoi membri.