(massima n. 1)
L'istituto della rinnovazione del dibattimento in appello, anche nell'ipotesi della richiesta di parte oltre che in quella d'ufficio, costituisce un'eccezione rispetto alla presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale di primo grado dipendente dal principio di oralità del giudizio di appello, per cui ad esso può e deve farsi ricorso — non importa se su richiesta dell'appellante o d'ufficio — solo quando il giudice lo ritenga indispensabile ai fini del decidere nel senso che non sia altrimenti in grado di farlo allo stato degli atti.