(massima n. 1)
Le dichiarazioni dei coimputati riguardanti la partecipazione di taluno ad una associazione criminosa in tanto assumono valore di elemento di prova in quanto si sostanziano anche nella indicazione di fatti specifici tali da consentire al giudice di individuare non solo la condotta di partecipazione, ma anche e soprattutto la affectio societatis, indispensabile per la configurazione del delitto associativo. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la Corte ha escluso che la indicazione proveniente da pił coimputati sulla appartenenza di un soggetto, dedito ad attivitą di piccolo spaccio, ad un gruppo di «fiancheggiatori» di una organizzazione mafiosa dedita invece al traffico di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti costituisse elemento di prova idoneo a ritenere questi responsabili del delitto previsto dall'art. 74 D.P.R. 309/90).