(massima n. 1)
Il Pubblico Ministero, avuto riguardo alla natura di parte pubblica che lo caratterizza ed alla fondamentale funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia che gli è assegnata dall'art. 73 dell'ordinamento giudiziario, deve ritenersi titolare di un interesse ad impugnare ogni qual volta ravvisi la violazione o l'erronea applicazione di una norma giuridica, sempre che tale interesse presenti i caratteri della concretezza e dell'attualità, e cioè che con il proposto gravame si intenda perseguire un risultato non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole. (In applicazione di detto principio la Corte ha riconosciuto la sussistenza di un interesse concreto ed attuale del Pubblico Ministero ad ottenere la modifica della formula di proscioglimento dell'imputato da quella «perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato», la quale, consistendo nell'affermazione della completa infondatezza dell'accusa sul piano giuridico, ai fini del riconoscimento dell'innocenza dell'imputato assume un valore ben maggiore di quello che non può attribuirsi alla prima).