(massima n. 1)
È configurabile l'ipotesi di reato di cui all'art. 1, L. 19 aprile 1925, n. 475, nella forma del tentativo punibile, nel fatto del candidato sorpreso durante una prova dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale, sorpreso a trascrivere sui fogli, timbrati e siglati dalla commissione esaminatrice, il contenuto di un elaborato di altrui paternità trovato in suo possesso e riproducente la soluzione della prova di esame. Tale reato può concorrere con quello previsto e punito dall'art. 326 c.p., ancorché il candidato sia entrato in contatto con un terzo estraneo all'amministrazione al fine di ottenere l'elaborato predetto.