(massima n. 1)
La violazione da parte del giudice del termine per il deposito della sentenza, stabilito dall'art. 544 c.p.p., può avere conseguenze di altro genere, ma non determina la nullità del provvedimento, né tanto meno la sua inutilizzabilità o inammissibilità. (Fattispecie relativa a rigetto di motivo di ricorso col quale si lamentava che il deposito della sentenza dopo diciotto mesi dalla pronuncia «comporterebbe, se non la nullità, almeno l'inutilizzabilità o l'inammissibilità della sentenza stessa, dato che un ritardo così consistente viene a mortificare il diritto della difesa, che non può più ricordare con precisione quanto accaduto»).