(massima n. 1)
Con la parola «genitrice», adoperata per designare la persona legittimata a proporre la querela in vece del minore ultraquattordicenne, l'art. 120, comma 3, c.p. prescinde dall'esercizio della patria potestą, riconoscendo la rappresentanza legale necessaria e sussidiaria ad entrambi i genitori. (Fattispecie relativa alla querela proposta dal genitore separato, non affidatario del figlio minore ultraquattordicenne, in ordine al delitto di lesioni volontarie).