(massima n. 1)
Per l'applicabilitā delle circostanze attenuanti della riparazione del danno di cui all'art. 62 n. 6 c.p., č necessario che la riparazione stessa sia effettiva, integrale e volontaria; le dichiarazioni liberatorie rese dal creditore non assumono rilievo di sorta ai fini del riconoscimento dell'attenuante medesima.